Conflitti di interessi, atteggiamenti reticenti da parte dei testi, “intrecci tra Tesoro, agenzie di rating e banche d’affari” e riconoscimento di pregiudizio ai danni dell’Italia sono alcuni degli elementi critici che il Tribunale di Trani ha messo nero su bianco nelle motivazioni appena depositate relative alla sentenza del 30 Marzo 2017 contro Standard&Poor’s per manipolazione di mercato.

manipol rating

Motivazioni che farebbero pensare ad una condanna, non ad una assoluzione, eppure di assoluzione si è trattato in quanto, nonostante tutto quanto ammesso e concesso dal Tribunale, resta il giudizio di non-intenzionalità riconosciuta agli imputati.

Nelle 315 pagine di motivazioni il Tribunale di spinge molto in avanti, offrendo alla Procura spunti decisivi per l’assalto in appello, ed allo Stato italiano dettagli preziosi per rivendicare il risarcimento dei danni.

I CONFLITTI DI INTERESSI

Uno dei primi elementi chiave che emergono dal documento riguarda Panichi, l’analista di S&P che tentò di fermare la pubblicazione del rating del Gennaio 2012, ritenendo errate le analisi dei colleghi, evidenza provata da diverse email che la Procura di Trani ha intercettato. In una delle email citate, quella del 12 Gennaio 2012, il Tribunale afferma che “Panichi scrive all’analista del debito sovrano dell’Italia, Eileen Zhang (e per conoscenza David Harrison, Director Financial Services Rating – Londra). Con questa email Panichi sollecita il destinatario a “condividere…eventuali riferimenti alle banche contenute nel rating sull’Italia…., onde evitare possibili errori o un disallineamento rispetto all’opinione di Financial Institutions””.

La preoccupazione di Panichi è che i colleghi del rating Italia esprimano giudizi sul Paese che contrastino con quanto era stato detto in precedenza su analisi di settore bancario, condotte nel 2011, nelle quali S&P aveva espresso un parere positivo sul settore bancario italiano.

Continua il Tribunale: “Il riferimento a possibili errori nel rating evidenzia i profili di incompetenza degli analisti e di quelli del debito sovrano in particolare, gli stessi profili di criticità evidenziati dalla Pierdicchi al presidente mondiale di S&P, Deven Sharma, nel corso della conversazione di cui del 3 Agosto 2011, il quale dunque è consapevole della inadeguatezza degli analisti del debito sovrano”. Pierdicchi è l’ex amministratore delegato di S&P Italia che svela retroscena imbarazzanti in una telefonata dell’Agosto 2011 intercettata dalla Procura di Trani.

Dunque, il Tribunale di Trani accoglie in pieno le due evidenze chiave prodotte dal PM Michele Ruggiero in relazione alle criticità interne di S&P: la conversazione del 3 Agosto 2011 tra Pierdicchi e Sharma, dove la prima dice testualmente al proprio capo che S&P non dispone delle competenze per emettere un rating sull’Italia, e lo scambio di email tra Panichi ed i colleghi che coprono l’Italia del 12 Gennaio 2012, dove lo stesso Panichi tenta di impedire l’emissione del rating, una volta compreso il giudizio sbagliato dato dai colleghi sulla situazione del debito italiano, sia del Tesoro che delle banche.

Tutto ciò porta il Tribunale ad una prima importante concessione, e cioè che “Rimane confermata, pertanto, la violazione sia delle policy aziendali di S&P che del Regolamento europeo n. 1060 del 2009 sul conflitto di interessi.”

S&P semaforo rosso

GLI ATTEGGIAMENTI RETICENTI

A pagina 131, il Tribunale si concentra poi sull’affidabilità della testimonianza resa dalla Pierdicchi. Si afferma “La teste, amministratore delegato di S&P srl per l’Italia dal 2003 al Marzo 2015 e, dunque, inserita nella governance della società, nonostante le risultante delle conversazioni intercettate che l’hanno vista coinvolta, ha manifestato un atteggiamento su alcuni aspetti reticente, nel tentativo di rappresentare la sussistenza di una netta linea di demarcazione tra processi e ruoli analitici e processi e ruoli manageriali.”

E altrove afferma “In un contesto di velata, ma sostanziale, reticenza dettata da interessi di natura personale commisti a compiacenza nei confronti di S&P – di cui hanno tratto vantaggi per la loro carriera – si collocano le testimonianze della general manager Maria Pierdicchi (all’epoca dei fatti AD per l’Italia dell’agenzia di rating, ndr) e dell’analista bancario Renato Panichi»

I FALSI DATI SUL DEBITO

E veniamo alla constatazione del Tribunale della falsità delle affermazioni di S&P sul debito italiano. A pagina 249 si afferma “Neppure appare corretto qualificare tale debito “high” (“elevato”), riferendo l’aggettivo al debito pubblico che a quello del settore finanziario: in termini assoluti il debito del settore finanziario detenuto da soggetti non residenti  come rilevato dallo stesso Panichi e come verrà ulteriormente specificato – non era affatto elevato”.

A questo proposito giova ricordare la copiosa mole di dati quantitativi che la Procura di Trani fornì ai giudizi durante le udienze del 2016, provando in maniera ineluttabile la falsità delle affermazioni relative alla componente “estera” del debito del Tesoro e delle banche, sulla quale S&P centrò i propri giudizi negativi sul rating (vedi miei articoli precedenti)

Continuano le motivazioni “Riguardo alle ripercussioni a livello sistemico, è appena il caso di anticipare che l’informazione sul settore finanziario non corrispondente alla situazione reale, considerate le molte e rilevantissime funzioni del settore, ha certamente accresciuto la percezione di rischio da parte del mercato, determinando un aumento della volatilità e dello spread”.

Ed ancora più esplicitamente il Tribunale afferma: “Le banche partecipano al mercato borsistico e, quindi, quella affermazione falsa (“high”) si riflette negativamente sul mercato determinandone una alterazione. Va considerato, infatti, che un aumento del rischio sovrano si ripercuote negativamente sul costo e sulla disponibilità di finanziamenti alle banche attraverso molteplici canali…..

“IL FATTO NELLA SUA MATERIALITA’ E’ ACCLARATO”

Il Tribunale giunge quindi ad un’affermazione netta, sostenendo, a pagina 257, che “Procedendo ad una disamina più approfondita del profilo di falsità oggetto di specifica contestazione nel capo di imputazione relativo al debito del settore bancario ……. Il fatto nella sua materialità è acclarato” (sottolineatura del Tribunale)  “Occorre perciò valutarne la rilevanza e la idoneità ad integrare la condotta materiale del reato di manipolazione di mercato..:

Singolare, poi, che il Tribunale citi proprio il Bollettino economico n. 67 del Gennaio 2012 che “ha evidenziato come le tensioni sul debito sovrano dell’area dell’euro si fossero aggravate risentendo non solo del deterioramento del quadro macroeconomico, ma dei ripetuti declassamenti dei titoli sovrani e delle banche di alcuni Paesi europei da parte di talune agenzie di rating”.

GLI INTRECCI TESORO-AGENZIE-BANCHE D’AFFARI

Alle successive pagine 257 e 258 il Tribunale centra il ruolo di Panichi del quale si evidenzia che dopo la testimonianza resa il 29 Settembre 2016, il teste fornì una dichiarazione scritta correttiva ritenuta importante dal Tribunale che afferma che “il rilievo appare doveroso proprio per sottolineare gli intrecci tra azionisti, manager, analisti, dirigenti del Tesoro, banche di affari e Agenzie di rating, che l’istruttoria dibattimentale ha fatto emergere, senza però aver consentito di delinearne in maniera definita i confini, proprio per la “reticenza” manifestata da alcuni testi, i quali avrebbero avuto, invece, il dovere di fornire una più ampia e sincera collaborazione, frenata da interessi personali o da interessi di natura politica in un chiaro tentativo di frammentare le singole condotte, ostacolando l’accertamento dell’elemento soggettivo del reato ed ancor prima ostacolando la riconduzione ad un disegno unitario di tutte le condotte, anche di quelle antecedenti all’azione di rating del 13 Gennaio 2012, in un’ottica di sicuro pregiudizio per l’Italia, descritto dalla dirigente del debito pubblico dott. Maria Cannata.

Dunque, per quanto concerne gli aspetti tecnici, il Tribunale ritiene che nonostante la reticenza, “deve riconoscersi che il profilo professionale del Panichi nel settore finanziario e in quello bancario è sicuramente qualificato….e quindi il suo parere sul giudizio di rating del 13 Gennaio 2012 esprime il punto di vista di un esperto del settore e, dunque, non può essere considerato ininfluente, come sostenuto dai difensori degli imputati.”

“SICURO PREGIUDIZIO NEI CONFRONTI DELL’ITALIA”

La conclusione a cui giunge il Tribunale è notevole:  “Il tribunale ritiene, comunque, di svolgere alcune brevi considerazioni al solo fine di evidenziare che resta confermato il “sospetto” che tutti gli interventi di S&P’s nei confronti dell’Italia – dal taglio dell’outlook del 21 maggio 2011 al doppio declassamento del 13 gennaio 2012 – siano stati connotati da sicuro pregiudizio nei confronti dell’Italia, come riferito da esponenti qualificati del Tesoro e della Consob nel corso del dibattimento, perché adottati in arco temporale ristretto, con valutazioni diverse da quelle delle altre agenzie di rating e, peraltro, dopo che era stato risolto il rapporto contrattuale di S&P con l’Italia.

Per tutto quanto sopra detto, anticipando le conclusioni della seconda parte di questo articolo, si apre chiaramente un terreno più che fertile per un ricorso in appello duro e preciso che farà emergere gli elementi soggettivi, quindi dolosi, e non solo “colposi”, che occorrono per una condanna. E’ lo stesso Tribunale a riconoscere che la reticenza dei teste ha impedito o ostacolato l’emersione degli aspetti soggettivi delle condotte…… ma soprattutto queste motivazioni, caro Ministro Padoan, la obbligano a citare in giudizio la società di rating ed a richiedere un adeguato risarcimento per i danni causati a tutto il sistema Italia, questo perchè, come ha chiarito il Tribuale, il fatto è acclarato! Le è stato concesso un calcio di rigore, Ministro, dimostri di avere piedi buoni: tutta l’Italia da oggi la guarderà con crescente impazienza…

Alberto Micalizzi